COMUNICAZIONE ALL'ENEA ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2019 PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI

 

Per gli interventi conclusi entro il 21/11/2018

 

Al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico, ottenuto grazie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che beneficiano delle detrazioni fiscali, dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare, sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’ENEA, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”).

 

A tal fine l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo, e raggiungibile all’indirizzo: http://ristrutturazioni2018.enea.it. La comunicazione dovrà essere fatto online entro il 19.02.2019 se i lavori sono iniziati dal 01.01.2018 e terminati entro il 21.11.2018.

 

Interventi per i quali è prevista la trasmissione dei dati all'ENEA

Tra gli interventi che beneficiano del bonus ristrutturazione è prevista la trasmissione dei dati all’ENEA di quelli che si concretizzano in un risparmio energetico, ovvero i seguenti:

·        riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

·        riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e da vani freddi;

·        riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

·        riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e con i vani freddi;

·        installazione o sostituzione di impianti tecnologici (installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici);

·        acquisto di elettrodomestici, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

 

Interventi esclusi dalla comunicazione all'ENEA

Come detto, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’ENEA, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. Ne consegue che la nuova comunicazione non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione Irpef del 50% di cui all’art. 16-bis del Tuir, ma solo quelli che comportano un risparmio energetico.

Ad esempio la sostituzione dei serramenti esterni rientra sia nel beneficio fiscale del risparmio energetico, che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione (ristrutturazione edilizia), l’intervento sui serramenti - in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico - dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’ENEA.

 

Termini di comunicazione

Solo a fronte degli interventi realizzati per il risparmio energetico, l’invio della comunicazione deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018. Pertanto il termine ultimo per la comunicazione è il 19.02.2019.

Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018, l’invio dovrà avvenire entro il termine dei 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo (a nulla rileva il momento di effettuazione dei pagamenti).

Si ritiene che, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato invio della nuova comunicazione a consuntivo entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori faccia perdere il diritto alla detrazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Sulle conseguenze della mancata effettuazione dell’invio telematico all’ENEA è atteso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Nuovo portale ristrutturazioni2018.enea.it

Dal 21/11/2018 l’ENEA ha attivato la procedura tramite la quale i soggetti interessati potranno inviare i dati relativi ai citati interventi terminati nel 2018.

Per accedere alla compilazione della dichiarazione in esame è necessario effettuare la registrazione al sito dell’ENEA per la quale è sufficiente indicare nome / cognome, un indirizzo email ed una password. La registrazione (e quindi la compilazione della Comunicazione) può essere effettuata direttamente dal contribuente (beneficiario della detrazione), ovvero da un intermediario (tecnico, amministratore, professionista, ecc.) e non può essere utilizzato un indirizzo pec.

I soggetti già registrati al portale ENEA per la comunicazione di interventi di riqualificazione energetica, possono utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso. Effettuata la registrazione si accede alla compilazione della Comunicazione nella quale sono richiesti:

- i dati anagrafici del beneficiario;

- i dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori (ubicazione ovvero dati catastali, superficie netta calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, tipologia edilizia);

- i dati relativi all’intervento effettuato. A tal fine, la procedura:

1)      richiede alcuni dati generali, quali il numero di unità immobiliari interessate dall’intervento e la data di inizio / fine dei lavori;

2)      propone gli interventi agevolabili ed in base alla scelta effettuata “apre” un’ulteriore finestra nella quale inserire i dati tecnici di dettaglio.

Verificati e “validati” i dati inseriti è possibile procedere con l’invio della comunicazione così predisposta. L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello sul quale, oltre ai dati inseriti, vengono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione. Terminato così il processo, l’utente registrato (contribuente o intermediario) potrà consultare / stampare le pratiche presentate nella propria area personale.

Lo Studio compilerà le comunicazioni ai Clienti che ne faranno richiesta.

 

Tabella con i termini di comunicazione

La trasmissione dei dati all’ENEA va effettuata entro 90 giorni dalla “data di ultimazione dei lavori” intendendo per essa la data del collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, il certificato di fine lavori rilasciato dall’impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità. A nulla rileva il momento del pagamento.

Per il primo anno di comunicazione, i termini si riassumono nella tabella che segue.

 

Data ultimazione lavori fino al 31/12/2017

Comunicazione all'ENEA non richiesta

 

Data ultimazione lavori dal 1/1/2018 al 21/11/2018

Comunicazione all'ENEA entro il 19/02/2019 (il termine di 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018)

Data ultimazione lavori dal 22/11/2018

Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni alla fine lavori / collaudo

 

Tabella degli interventi oggetto di comunicazione

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

 

 

 

 

 

strutture edilizie

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ‘ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

 

infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti tecnologici

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

• sostituzione di generatori di calore con caldaie condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• microcogeneratori;

• scaldacqua a pompa di calore;

• generatori di calore a biomassa;

• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

• installazione di sistemi di termoregolazione e buliding automation;

• installazione di impianti fotovoltaici.

Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni)

solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio, iniziato dal 1° gennaio 2017

• forni;

• frigoriferi;

• lavastoviglie;

• piani cottura elettrici;

• lavasciuga;

• lavatrici.

 

 

01/02/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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